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Medicina legale e colpa medica Bologna
28
Mar

Consenso informato chirurgia estetica

Consenso informato chirurgia estetica – a cura della dott.ssa Elisabetta Paiusco.

Cosa occorre sapere sul consenso informato chirurgia estetica e perché esso rappresenta il fondamento della liceità dell’attività sanitaria?

Ebbene, il consenso informato costituisce l’autorizzazione da parte del paziente a ricevere qualsiasi trattamento medico.

Infatti, come disposto dall’articolo 32 Cost., nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Questo precetto è in sintonia anche con il principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale (art. 13).

Pertanto, il consenso informato chirurgia estetica ha un duplice scopo:

  • da un lato consentire al medico di eseguire l’intervento concordato;
  • dall’altro rendere il paziente edotto circa gli eventuali rischi ed esiti connessi all’intervento stesso.

Quindi il medico per poter legittimamente esercitare la sua professione sul paziente deve ottenere da lui il consenso al trattamento.

Quali sono le caratteristiche che deve presentare il consenso informato per essere valido e legittimo?

La corte di Cassazione con sentenza n. 9705 del 6 ottobre 1997, ha stabilito che:

  • al fine di una valida manifestazione di consenso da parte del paziente, è necessario che il professionista lo informi dei benefici, delle modalità di intervento, dell’eventuale possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie (alternative terapeutiche) e, infine, dei rischi prevedibili in sede post-operatoria, necessità, quest’ultima, da ritenersi particolarmente pregnante nel campo della medicina e chirurgia estetica (ove è richiesta la sussistenza di concrete possibilità, per il paziente, di conseguire un effettivo miglioramento dell’aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla sua vita professionale o di relazione), con la conseguenza che la omissione di tale dovere di informazione genera, in capo al medico, nel caso di verificazione dell’evento dannoso, una duplice forma di responsabilità, tanto contrattuale quanto aquiliana”.

Inoltre, come previsto dalle Linee Guida e dalle buone pratiche mediche, l’informazione messa a disposizione del paziente prima di ogni intervento deve essere “Veritiera, Completa, Compresa”.

Questo significa che il consenso informato deve dare informazioni reali e chiare, espresse in modo comprensibile anche dai non addetti ai lavori.

E che includano ogni dettaglio del trattamento o intervento, comprese tutte le conseguenze probabili o possibili che questo può comportare.

Infatti, solo così il paziente può essere del tutto consapevole di ciò che andrà ad affrontare, dimostrando la sua autodeterminazione con la firma del documento.

Per avere maggiori informazioni contatta i professionisti del settore medico legale e delega del gruppo Jenevi’ Medical che collaborano con la Clinica Giuridica.

Lo studio legale è specializzato nel diritto sanitario e nella responsabilità civile del medico.

Consenso informato chirurgia estetica

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